1. La presente legge reca disposizioni per favorire una riduzione dei costi in settori fondamentali dell'economia nazionale, attraverso un'adeguata politica di agevolazioni e di incentivazioni con particolare attenzione ai consumi sociali primari ed ai prodotti e servizi interni, tenuto conto della loro grande incidenza sulla qualità della vita soprattutto delle fasce sociali più deboli ed esposte al rischio di disagio.
2. Al fine di favorire una effettiva riduzione dei prezzi e delle tariffe, gli ambiti e i settori di intervento oggetto della presente legge sono i seguenti:
a) servizi pubblici in convenzione e in concessione;
b) servizi pubblici liberalizzati: banche, assicurazioni e telecomunicazioni;
c) settore agroalimentare: generi alimentari freschi e conservati e generi di prima necessità.
1. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sulla base delle indicazioni fornite dalla commissione di cui al comma 2, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi finalizzati al controllo e alla riduzione dei prezzi e delle tariffe nell'ambito dei settori di cui all'articolo 1, comma 2, tenuto conto dei princìpi stabiliti dal comma 3 del presente articolo.
2. Presso il Ministero delle attività produttive è istituita una commissione tecnica, con il compito di individuare, sentite le associazioni di tutela degli utenti e dei
a) per quanto concerne le tariffe pubbliche:
1) ridefinere le tariffe pubbliche e le accise secondo criteri basati sui bisogni sociali e sugli effetti indotti sulla dinamica della determinazione dei costi delle produzioni e dei costi dei servizi di prima necessità;
2) garantire un effettivo e maggiore controllo dei costi e delle tariffe;
3) ridefinire i criteri di determinazione dei costi, ottimizzandoli anche attraverso l'eliminazione delle diseconomie e degli sprechi gravanti su di essi;
4) ridefinire i sistemi di imposizione fiscale delle tariffe in ragione della loro socialità;
5) ridefinire i sistemi di aggiornamento e di adeguamento automatici delle tariffe in rapporto al variare delle materie prime, sia nei tempi di applicazione che nei parametri valutativi;
6) istituzionalizzare la consultazione e la contrattazione sociali con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti del soggetto sottoposto all'onere di finanziamento del servizio;
7) stabilire norme contro l'aumento artificioso dei costi, prevedendo la responsabilità diretta degli amministratori, al fine di evitare la diffusa pratica degli appalti esterni come strumento di privatizzazione degli introiti derivanti da servizio pubblico;
8) ridurre le tariffe di competenza pubblica e le accise intervenendo in particolare sulla parte corrispondente all'aumento dei relativi introiti fiscali, al fine di
b) per quanto concerne le tariffe dei servizi pubblici in convenzione e in concessione:
1) prevedere l'istituzionalizzazione, nelle convenzioni e nelle concessioni dei servizi, della contrattazione sociale con le associazioni rappresentative degli interessi diffusi degli utenti e dei consumatori, riconosciuti come rappresentanti dell'altro soggetto contraente del mercato al fine di garantire una corretta dialettica economica fra soggetti paritari del mercato in un regime di democrazia economica;
2) recuperare la funzione di soggetto terzo e sopra le parti delle Autorità di garanzia nelle controversie fra i soggetti del mercato, attribuendo alle medesime Autorità funzioni sanzionatorie in caso di violazioni degli obblighi contrattuali;
3) sviluppare le funzioni conoscitive e di analisi dei settori da parte delle Autorità di garanzia connesse con la funzione del riscontro di veridicità delle analisi dei costi;
4) prevedere strumenti di partecipazione e di controllo diretto da parte degli utenti e dei consumatori, attraverso le loro associazioni e le Autorità di garanzia, degli standard di qualità del servizio stabilito nelle concessioni e nelle convenzioni in relazione al quale sono determinate le tariffe, in assenza del raggiungimento dei quali non è legittimata la tariffa stessa e si ha diritto al rimborso o all'indennizzo;
5) escludere le attività collaterali nella formazione dei costi; tenuto conto del rapporto tra costi e ricavi per la fornitura dei servizi, prevedere il divieto di inserimento nei costi di riferimento di
6) prevedere tetti massimi per gli utili delle società di erogazione dei servizi pubblici in regime tariffario al di sopra dei quali si sostanziano evidenti manipolazioni anche documentative di un corretto rapporto tra costi di gestione e tariffe;
7) prevedere la verifica pubblica dei costi di base del calcolo delle tariffe; assicurare sistemi di verifica pubblica eseguiti dalle competenti Autorità di garanzia in contraddittorio con le associazioni degli utenti e dei consumatori, come strumento di eliminazione di possibili aumenti dei costi;
8) stabilire il principio della responsabilità amministrativa per atti producenti sprechi e sovra-costi che provocano ricadute negative sui prezzi e sulle tariffe o ricadute in termini di disservizi o di interruzione del servizio, comprese le controversie per la gestione del lavoro;
9) prevedere idonee norme contro l'aumento artificioso dei costi;
10) eliminare le doppie tassazioni, in particolare l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle quote già tassate in bolletta come tasse erariali, ottenendo una immediata riduzione di tre o quattro punti percentuali del costo del servizio;
11) defiscalizzare le voci accessorie, i canoni fissi e i costi di gestione non direttamente connessi al consumo, nel quadro di una distinzione, per quanto attiene al valore aggiunto, tra servizio e fornitura;
12) prevedere il blocco e la moratoria di tutti i meccanismi automatici di rivalutazione delle tariffe derivanti da qualsiasi norma di legge o convenzione, ivi compresi quelli collegati ad aumenti delle materie prime o del tasso inflattivo;
c) per quanto concerne i servizi pubblici liberalizzati (banche, assicurazioni e telecomunicazioni):
1) definire i limiti tra libera concorrenza e diritto al servizio pubblico,
2) prevedere limiti antispeculazioni, in un quadro di democrazia economica e di tutela dei soggetti più deboli, e limiti ai soggetti forti del mercato, applicabili in termini percentuali al rapporto tra costi e prezzi dei servizi. In particolare prevedere, nell'ambito dei servizi privati, l'istituzione di un elenco di quelli a prevalente valore sociale o connessi ad obblighi di legge, per i quali deve essere stabilita la separazione contabile e di fatturazione da altri servizi forniti in contemporanea;
3) garantire la concorrenza e norme anti-cartelli attraverso la previsione di norme per una rigida definizione e dimostrazione dei costi come presupposto indispensabile per una concorrenza al ribasso basata sul rapporto tra ottimizzazione dei costi e riduzione del relativo prezzo;
4) prevedere la netta distinzione tra costi generali di gestione incidenti sul singolo servizio e costi diretti per garantire una maggiore chiarezza nella valutazione di concorrenzialità. A tale scopo, nella determinazione dei costi presi a base per la definizione dei prezzi dei servizi, non devono essere considerate le perdite connesse alla cattiva e incauta attività della società di gestione in attività non di servizio pubblico;
5) prevedere la valutazione pubblica di congruità e di ammissibilità dei costi dichiarati da parte delle autorità competenti e con la partecipazione delle associazioni di rappresentanza degli utenti e dei consumatori;
6) prevedere la contrattazione sociale dei criteri per la definizione dei prezzi o delle tariffe di servizi derivanti da obblighi di legge anche se forniti da soggetti privati, con le Autorità competenti in funzione di soggetto terzo e di garante del rispetto degli accordi;
7) prevedere che ogni azione finalizzata a contrastare il passaggio da un fornitore di servizio all'altro sia individuata come illecito sanzionabile amministrativamente;
8) garantire maggiori concorrenza e informazione prevedendo l'emanazione di norme recanti criteri per la definizione delle carte di qualità dei servizi, obblighi per il mantenimento degli standard dichiarati e relative sanzioni, al fine di realizzare condizioni di vera concorrenzialità tra i fornitori dei servizi nonché una reale capacità degli utenti di valutazione dell'offerta più conveniente;
9) prevedere specifici studi di settore e la definizione delle spese ammissibili;
10) modificare gli obblighi per la contabilizzazione e l'addebito del servizio, anche se amministrativo;
11) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio per l'informazione commerciale e pubblicitaria ingannevole, configurandola quale reato penale punibile anche con la sanzione interdittiva dagli incarichi di gestione amministrativa;
12) eliminare la distorsione di mercato dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto esistente tra un soggetto obbligato per legge a presentare una domanda e un soggetto libero di fornire un'offerta connessa con la obbligatorietà dell'assicurazione, prevedendo l'istituzione di forme di assicurazione alternative pubbliche, come la partecipazione al Fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dall'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i danni biologici e l'assunzione in proprio dei danni agli automezzi per coloro che non riescono a stipulare un contratto assicurativo;
13) stabilire il principio della responsabilità amministrativa in caso di spreco di risorse e disservizi;
14) vietare gli aumenti dei prezzi e delle tariffe dei servizi pubblici anche se in regime di fornitura privata, ivi compresi quelli soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale quali quelli bancari;
15) predisporre un piano di rientro del sistema bancario italiano conforme alla media degli altri Paesi europei attraverso la defiscalizzazione dei costi e dei servizi, compensando mancati introiti mediante un modesto aumento del carico fiscale degli oneri e dei costi bancari dei servizi borsistici e delle plusvalenze finanziarie;
16) eliminare o ridurre le commissioni di massimo scoperto fra i costi bancari;
17) ridurre i premi assicurativi per la responsabilità civile auto relativi ai costi per incidentalità e per indennizzo diretto, anche attraverso il ricalcolo dei costi e la definizione di un indice medio statistico e di parametri di congruità delle tariffe;
d) per quanto concerne i prodotti agroalimentari freschi:
1) prevedere l'obbligo di esposizione del prezzo di acquisto e di vendita in tutti i passaggi della filiera distributiva come deterrente ad aumenti dei prezzi ingiustificati ed elemento conoscitivo necessario per garantire una corretta concorrenza;
2) sulla base di specifici studi di settore, prevedere un limite massimo del ricarico rispetto al prezzo di acquisto per ciascun passaggio della filiera distributiva, determinato periodicamente dallo stesso andamento del mercato, in conformità a quanto stabilito dalla legislatura vigente in materia di usura, in modo da consentire di distinguere tra una legittima transazione commerciale e una illecita speculazione o, nei casi più gravi, un aggiotaggio;
3) realizzare strutture pubbliche di servizio per la conservazione e la preparazione commerciale del prodotto fresco, in modo da trasformare la caratteristica della deperibilità in servizio alla produzione
4) incentivare la filiera corta, prevedendo l'istituzione di un fondo destinato alle regioni e agli enti locali per la realizzazione di servizi alla commercializzazione accorpati e orientati alla diminuzione dei passaggi commerciali e dei costi di distribuzione;
5) prevedere un regime fiscale agevolato per le aziende di distribuzione che si impegnano al rispetto di norme anti-carovita, assicurando la copertura dei minori introiti mediante rimodulazioni delle aliquote IVA sui prodotti interessati;
e) per quanto concerne i generi alimentari conservati:
1) prevedere l'obbligo di determinazione del prezzo al consumo da parte del produttore-confezionatore con esplicito riferimento alla quantità e comprensivo degli oneri della distribuzione oggetto di accordo tra i vari soggetti operatori;
2) prevedere l'obbligo di ritiro degli alimenti confezionati alla data della loro scadenza al fine di evitare fenomeni di vendita di alimenti non commestibili e il cui valore commerciale non ha più alcuna corrispondenza con il prezzo; stabilire che il rapporto tra qualità e prezzo è prerogativa del produttore;
3) prevedere l'obbligo di un'etichettatura chiara e confrontabile per garantire la concorrenza per quanto concerne la quantità e il prezzo;
4) prevedere l'obbligo di registrazione e di autorizzazione dell'immissione sul mercato, con l'indicazione, oltre che del contenuto in termini di qualità e di quantità, della ammissibilità del prezzo che non deve superare un limite di ricarico speculativo nel rapporto tra costi e prezzi;
5) realizzare studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori per consentire loro un'adeguata valutazione del rapporto tra qualità e prezzo;
6) prevedere sconti e riduzioni di prezzi nonché campagne di consumo veloce, tenuto conto che in prossimità della data di scadenza un prodotto conservato vale oggettivamente meno in quanto diminuisce la sua disponibilità per il consumatore;
7) prevedere campagne di scorta stagionali connesse con i tempi di consumazione del prodotto;
8) prevedere agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti, aumentando la misura delle agevolazioni in maniera proporzionale alla riduzione dei prezzi;
9) prevedere la diminuzione delle tariffe per i produttori e gli esercenti in rapporto ad accordi stipulati a livello regionale per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti;
f) per quanto concerne i generi di prima necessità:
1) prevedere un sistema di distribuzione basato sulla definizione del prezzo alla produzione comprensivo dei costi di distribuzione secondo accordi tra produzione e distribuzione, con indicazione di un solo prezzo; prevedere un sistema di acquisto e di rivendita, a stoccaggio, con indicazione del doppio prezzo e una norma automatica di limitazione del ricarico, calcolata secondo parametri percentuali discendenti dall'andamento del mercato stesso;
2) realizzare studi di settore con pubblicazione di bollettini dei prezzi medi, come informativa pubblica ai consumatori, per consentire loro un'adeguata valutazione del rapporto tra qualità e prezzo;
3) prevedere agevolazioni fiscali o tariffarie per campagne di sconti, aumentando la misura delle agevolazioni in maniera
4) prevedere la diminuzione delle tariffe per i produttori e gli esercenti in rapporto ad accordi stipulati a livello regionale per la riduzione programmata su determinati stoccaggi di prodotti;
5) prevedere la liberalizzazione dei saldi.
1. L'articolo 118 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è abrogato.
1. Al titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:
Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per
a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si è verificata la condizione prevista dal comma 1;
b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, sono stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;
c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente sono state inutilmente esperite le ricerche effettuate ai sensi del comma 5;
d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c) del presente comma, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.
11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni previste nel comma 10.
Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.
2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di
Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.
2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate, ai sensi dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile, presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.
Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio
2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».
3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le è dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non sono state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».
1. Il reddito monetario incassato dalla Banca d'Italia a seguito dell'attività di produzione e di emissione di banconote e